diritti

La messa a disposizione del pubblico di un patrimonio librario scritto in simboli,
farlo all'interno di uno spazio di condivisione culturale e di partecipazione civica qual è la biblioteca pubblica,
costituire una rete di connessione fra queste biblioteche in una logica di condivisione e promozione,
è soprattutto un modo per rispondere a un diritto delle persone,
di tutte le persone,
di partecipare al contesto sociale, con le proprie ricchezze, le proprie specificità,
sulla base di uguaglianza e non discriminazione.

Troviamo ben definito questo impegno nella Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità,
nel suo impianto complessivo,
e in particolare nel paragrafo che definisce la discriminazione basata sulla disabilità
e all'articolo 30 riguardante la partecipazione alla vita culturale e ricreativa.

Articolo 2

Definizioni

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi,
il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti
multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di
comunicazione aumentativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata,
con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione accessibili;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione,
esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo
o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio,
su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in
qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso
il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

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Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere
parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le
misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività
culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema,
biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a
monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità
di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della
società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale,
a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale
non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio
all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli
altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e
linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

[...]

La comunicazione aumentativa, espressamente citata dalla Convenzione come una delle forme di comunicazione da garantire, è la strategia che ha portato a sviluppare la traduzione in simboli di libri illustrati, dapprima con un forte carattere di personalizzazione e successivamente, proprio per i riscontri ricevuti dalla lettura di quei libri in contesti sociali, la scuola, la biblioteca, sono diventati inbook, libri in simboli per tutti.

E con questo carattere hanno cominciato a popolare gli scaffali delle biblioteche pubbliche: Verdello, Brugherio ed ora in questa rete.